LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 3.
1. I programmi integrati di recupero sono deliberati dai Comuni a norma del successivo art. 4 e comprendono:
2. I programmi devono contenere:
a) la documentazione attestante la proprietà o la promessa di vendita registrata delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;
b) l’estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti dal programma;
c) lo schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500 e il progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
d) la progettazione edilizia in scala 1:100 nel caso di interventi su aree assoggettate a vincolo ambientale o vincolo idrogeologico, nonché nel caso in cui l’approvazione del programma costituisca variante automatica rispetto alle previsioni urbanistiche e regolamentari;
e) la relazione descrittiva dello stato degli immobili da recuperare, che segnali anche l’esistenza dei vincoli monumentali o ambientali e presenze di occupanti;
f) il piano finanziario, con l’indicazione di eventuali finanziamenti regionali e con la ripartizione fra i singoli soggetti attuatori;
g) una relazione tecnica con l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;
i) la stima quantitativa dei nuclei familiari interessati dal programma integrato di recupero edilizio, nonché l’indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione;
l) la stima del numero degli alloggi di temporaneo trasferimento e di rotazione per consentire lo spostamento degli attuali occupanti;
n) i pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente "Tutela delle cose di interesse artistico o storico", o siano ricompresi in parchi statali o regionali o in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia