LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 3.
1. I programmi integrati di recupero sono deliberati dai Comuni a norma del successivo art. 4 e comprendono:
a) immobili di proprietà comunale o immobili di proprietà di altri enti locali, degli IACP o di enti pubblici non economici, in via prioritaria;
b) immobili di proprietà di cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese edilizie e loro consorzi e di soggetti privati.
2. I programmi devono contenere:
a) la documentazione attestante la proprietà o la promessa di vendita registrata delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;
b) l’estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti dal programma;
c) lo schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500 e il progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
d) la progettazione edilizia in scala 1:100 nel caso di interventi su aree assoggettate a vincolo ambientale o vincolo idrogeologico, nonché nel caso in cui l’approvazione del programma costituisca variante automatica rispetto alle previsioni urbanistiche e regolamentari;
e) la relazione descrittiva dello stato degli immobili da recuperare, che segnali anche l’esistenza dei vincoli monumentali o ambientali e presenze di occupanti;
f) il piano finanziario, con l’indicazione di eventuali finanziamenti regionali e con la ripartizione fra i singoli soggetti attuatori;
g) una relazione tecnica con l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;
h) gli estratti di mappe catastali o i certificati censuari;
i) la stima quantitativa dei nuclei familiari interessati dal programma integrato di recupero edilizio, nonché l’indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione;
l) la stima del numero degli alloggi di temporaneo trasferimento e di rotazione per consentire lo spostamento degli attuali occupanti;
m) la convenzione tra i soggetti attuatori e l’amministrazione comunale competente;
n) i pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente "Tutela delle cose di interesse artistico o storico", o siano ricompresi in parchi statali o regionali o in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione;
o) ogni altro elemento che serva a determinare le priorità per la concessione dei finanziamenti di cui al successivo articolo 6.
3. Qualora gli immobili non siano di proprietà comunale, costituisce parte integrante del programma la dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa a tutti i contenuti del programma e alla esecuzione degli interventi previsti nello stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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