LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 4.
1. Ai fini dell’approvazione dei programmi integrati di recupero e della concessione di contributi per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata da parte della Giunta Regionale, i Comuni interessati possono deliberare uno o più programmi integrati di recupero riferiti ad immobili di proprietà pubblica, nonché a quelli di proprietà privata, destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per 20 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni.
3. Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni, il programma integrato di recupero è approvato dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, su delega del Consiglio stesso, e la relativa deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 4, lett. b), della l.r. 8 febbraio 1982, n. 12 , concernente "Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell’organo regionale di controllo e modifica dell’art. 17 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni il consiglio comunale decide sulle osservazioni od opposizioni ed approva il programma integrato di recupero; la relativa deliberazione è soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 concernente "Costituzione e funzionamento degli organi regionali".
5. Per i programmi integrati di recupero interessanti aree od edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con Legge Statale o Regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione, qualora l’approvazione del programma costituisca, a norma del successivo art. 5, quinto comma, variante agli strumenti urbanistici vigenti, la deliberazione di cui al precedente secondo comma, unitamente ai relativi allegati, ivi compresi le osservazioni ed opposizioni presentate, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all’ente gestore del parco o alla comunità montana interessati.
6. Entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del programma l’ente gestore del parco o la comunità montana trasmettono al Comune il proprio parere per il territorio di rispettiva competenza; decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 31, lett. e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 , il parere dell’ente gestore del parco è vincolante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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