LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 5.
1. I programmi integrati di recupero deliberati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale per l’approvazione e per l’eventuale assegnazione dei contributi pubblici entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1990/1993. (1)
2. La Giunta Regionale approva i programmi integrati di recupero entro i 120 giorni successivi a ciascun termine di cui al comma precedente.
3. Ai fini dell’approvazione regionale i programmi sono sottoposti all’esame di un comitato tecnico interassessorile, nominato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.
4. Ove il programma interessi beni vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 , della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 concernente "Protezione delle bellezze naturali" e della Legge 8 agosto 1985, n. 431 concernente "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", il comitato di cui al comma precedente è integrato da funzionari designati dai Ministeri competenti.
5. L’approvazione regionale dei programmi integrati di recupero e delle successive varianti degli stessi deliberati dai Comuni interessati, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie ad essi applicabili, costituisce approvazione di specifica deroga dei regolamenti edilizi e d’igiene e variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti ed adottati, limitatamente ai fini dell’attuazione dei programmi e ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 14, 19 e 22 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 concernente "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico" e successive integrazioni e modificazioni. (2)
6. Le deroghe di cui al precedente comma non si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché a quelli di cui all’art. 31, lett. e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 .
7. Gli interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione sono attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi in forza di concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità alle previsioni dei programmi stessi e non sono subordinati alle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione.
8. Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e della Legge 8 agosto 1985, n. 431, l’approvazione regionale del programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette Leggi.
9. Qualora si tratti di interventi da realizzare su aree soggette alla tutela di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", i programmi devono essere inviati contestualmente alla Regione e alla competente autorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della predetta Legge.
10. Nel caso in cui l’autorità di cui al comma precedente non assuma i provvedimenti di propria competenza entro 90 giorni dal ricevimento del programma, l’approvazione dello stesso da parte della Regione ha valore anche di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del predetto R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
10 bis. Il compenso agli esperti estranei all’amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a 130 euro per il presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone di presenza, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia