LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 6.
1. La Giunta Regionale, sulla base delle localizzazioni disposte dal Consiglio Regionale dei contributi per edilizia sovvenzionata ed agevolata, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati previsti dalla presente legge, a valere sui finanziamenti statali che saranno acquisiti dalla Regione nel periodo di operatività della presente Legge.
2. Ai fini dell’approvazione del programma, nonché della determinazione delle priorità per la concessione dei contributi, la Giunta Regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) valore complessivo ed esemplarità dell’intervento nell’ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell’insediamento;
b) interventi significativi di recupero edilizio ed urbanistico di aree dismesse dal processo produttivo o comunque ad esse riconducibili;
d) le risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal Comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dai privati;
e) tipo di programma esemplare per tecniche costruttive, per qualità di progettazione e per qualità di risultati rispetto ai costi, ivi compreso il risparmio energetico;
f) efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche per quanto riguarda la domanda di abitazioni connessa ai fenomeni di immigrazione dai paesi extra-comunitari, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica;
g) partecipazione degli IACP alla realizzazione degli interventi previsti dal programma, anche nel caso in cui la esecuzione delle opere sia loro affidata mediante concessione;
h) riferimento del programma a un centro storico compreso in riserve o parchi di interesse regionale ai sensi dell’art. 3, primo comma della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 , concernente "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia