LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 7.
1. Nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che abbiano formato oggetto degli interventi di recupero nell’ambito dei programmi integrati di cui alla presente Legge, è data priorità:
b) ai soggetti residenti o che prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune sede dell’intervento, che siano inseriti nella graduatoria comunale definitiva di cui alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 concernente "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente dal punteggio conseguito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia