LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 7.
1. Nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che abbiano formato oggetto degli interventi di recupero nell’ambito dei programmi integrati di cui alla presente Legge, è data priorità:
a) ai precedenti occupanti;
b) ai soggetti residenti o che prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune sede dell’intervento, che siano inseriti nella graduatoria comunale definitiva di cui alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 concernente "Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente dal punteggio conseguito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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