LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 8.
1. Per la pronta attuazione dei programmi integrati di recupero, il Comune ha facoltà di affidare in concessione la redazione dei programmi stessi e/o l’esecuzione delle opere ad imprese di costruzione o loro consorzi, o ad associazioni temporanee di imprese o a società finanziarie, o a cooperative edilizie o a cooperative di produzione lavoro o loro consorzi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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