LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 9.
1. I lavori per la realizzazione dei programmi integrati di recupero debbono iniziare, a pena di decadenza, entro 15 mesi dall’avvenuta approvazione regionale. (4)
2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia per tutti gli interventi e le opere da realizzarsi in attuazione della presente Legge, si applicano le procedure e gli effetti previsti dal primo comma dell’art. 8 della Legge 25 marzo 1982, n. 94 concernente "Conversione in Legge, con modificazioni del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 - Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti".
NOTE:
4. I termini sono prorogati di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia