LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 10.
1. In sede di prima attuazione della presente Legge, in deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art. 5, ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma del predetto articolo, i programmi integrati di recupero approvati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale entro il 30 novembre 1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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