LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 10.
1. In sede di prima attuazione della presente Legge, in deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art. 5, ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma del predetto articolo, i programmi integrati di recupero approvati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale entro il 30 novembre 1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia