LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990 , N. 48

Contributi a favore delle università per la programmazione e organizzazione delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;48

Art. 1.
Finalità.
1. Al fine di favorire l’istituzione ed il funzionamento di "Scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali" come previsto dal D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162", la regione può erogare contributi alle università che ne facciano richiesta, stipulando con esse apposite convenzioni.
2. I criteri di determinazione dei contributi, nonché le modalità di erogazione e di rendicontazione degli stessi, sono determinati con delibera della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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