LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1991 , N. 33

Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33

Art. 11.
Nucleo di valutazione e esame domande.
1. La Giunta regionale, per l'attività di cui all'articolo 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio.(20)
2. Il nucleo di valutazione si avvale direttamente della collaborazione dei gruppi di lavoro costituiti per ogni iniziativa, composti da personale delle strutture della Giunta regionale e presieduti dal dirigente della struttura organizzativa individuata nella scheda dell’iniziativa, che provvede all’istruttoria tecnica e amministrativa delle domande necessaria per la relazione di cui all’articolo 10, comma 3.(21)
2 bis. Il nucleo di valutazione elabora proposte in merito agli schemi per la presentazione delle domande e della relativa documentazione nonché agli elementi della scheda di cui all’articolo 8, comma 5.(22)
3. Il nucleo di valutazione assicura altresì il coordinamento nell’attuazione dei progetti finanziati, formulando gli indirizzi necessari ai servizi interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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