LEGGE REGIONALE
1 agosto 1992
, N. 23
Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23
Art. 1.
Principi generali.
1. La regione assicura l’attività di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo necessaria per l’efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, rientranti nelle competenze regionali, di attuazione dei piani predisposti ed approvati rispettivamente secondo le competenze e le procedure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", nonché per quanto attiene agli artt. 4 e 7 della legge stessa. Garantisce la necessaria collaborazione con l’Autorità di Bacino del Po e con il ministero dell’ambiente, per tutti gli adempimenti previsti dalla medesima legge 102/1990 .
2. La regione, sentiti gli enti locali interessati, formula proposte per l’aggiornamento dei piani con le procedure definite ai sensi dell’art. 2 della legge 102/1990 e nei termini di cui al successivo art. 9.
3. In relazione alle rispettive competenze, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e salvo quanto stabilito nel successivo art. 2, è affidata agli enti locali l’attuazione degli interventi previsti nei piani, nonché quelli definiti dagli accordi di programma, di cui al successivo comma.
4. Ai sensi dell’art. 27 della legge 142/1990 , sarà promossa la conclusione di uno o più accordi di programma al fine di definire ogni misura ritenuta opportuna per il migliore coordinamento ed esecuzione delle attività di competenza di ciascun ente ed, in particolare, di stabilire le forme di collaborazione dei servizi della regione e degli enti locali responsabili degli adempimenti previsti dai piani.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia