LEGGE REGIONALE
1 agosto 1992
, N. 23
Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23
Art. 3.
Esercizio delle funzioni regionali.
1. La giunta regionale definisce le proposte di aggiornamento dei piani con le procedure di cui al successivo art. 9; delibera in merito agli accordi di programma promossi in esecuzione dei contenuti dei piani stessi; delibera in merito alle convenzioni finanziarie generali previste dalla legge 102/1990 e dai piani; approva la relazione annuale sull’attuazione dei piani.
2. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo, di cui al primo comma del precedente art. 1, è istituito presso la presidenza della giunta regionale, il comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4.
3. Il dirigente competente adotta, con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l’esecuzione degli interventi previsti dai piani. (1)
5. La giunta regionale adotta le disposizioni organizzative, eventualmente necessarie per disciplinare l’attività degli organismi di cui al secondo e quarto comma e per coordinarne l’operato con quello dei servizi della giunta, prevedendo, in particolare, la possibilità da parte dei responsabili delle strutture tecniche di cui al comma precedente, di consultare, anche in apposite riunioni, i dirigenti dei servizi coinvolti nelle attività di volta in volta oggetto di esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia