LEGGE REGIONALE 1 agosto 1992 , N. 23

Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23

Art. 4.
Comitato di coordinamento istituzionale.
1. Il comitato di coordinamento istituzionale è costituito dal presidente della giunta regionale che lo presiede, o suo delegato, dal vice presidente della giunta regionale, o suo delegato, dai presidenti delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, o loro delegati, dal presidente del Consorzio intercomunale di Lecco, o suo delegato.
2. Il comitato di coordinamento istituzionale promuove il raccordo tra i soggetti responsabili dell’esecuzione di opere di competenza della regione e degli enti locali, e la conseguente conclusione di accordi di programma: coordina l’attività degli enti locali, in ordine alle competenze ad essi attribuite ai sensi del precedente art. 2; cura le misure necessarie a consentire la tempestiva esecuzione delle opere; verifica l’avanzamento dell’attuazione dei piani; formula proposte alla giunta regionale in ordine alla revisione dei piani.
3. Il comitato di coordinamento istituzionale resta in carica sino alla completa attuazione dei piani.
4. Alle riunioni del comitato di coordinamento istituzionale partecipano su convocazione del presidente, gli assessori interessati per materia ai provvedimenti all’ordine del giorno.
5. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire al comitato di coordinamento istituzionale l’apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi