LEGGE REGIONALE 1 agosto 1992 , N. 23

Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23

Art. 10.
Controlli di avanzamento e di efficacia.
1. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all’art. 10 della legge 102/90 , gli enti e i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi previsti dai piani e rientranti nelle competenze regionali sono tenuti a fornire alla regione informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sui risultati conseguiti con l’esecuzione degli stessi.
2. La giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri, le procedure e gli adempimenti relativi all’acquisizione delle informazioni per le finalità di cui al precedente comma.
2 bis. Al fine di cui al comma 2 dell’articolo 1 la Regione può avviare procedure di decadenza o revoca dei contributi concessi, nei confronti degli enti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 dell’articolo 2, in caso di interventi in tutto o in parte non realizzati. (5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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