LEGGE REGIONALE
1 agosto 1992
, N. 23
Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23
Art. 13.
Norma finanziaria.
1. Fatte salve le procedure stabilite dalla presente legge, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti articoli 2, 5, 6 e 8 si provvederà con le assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e la ricostruzione e lo sviluppo previsti dalla legge 102/90 .
2. In attesa delle assegnazioni statali di cui al precedente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1992, l’anticipazione dei relativi fondi con risorse regionali per L. 1.400.000.000.
3. Alla determinazione dell’onere per anticipazioni a carico del bilancio per il 1993 ed esercizi successivi, si provvederà ai sensi dell’art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alla copertura finanziaria dell’onere di L. 1.400.000.000 per il 1992 si provvede per L. 800.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa scritti al capitolo 5.2.1.1.546 "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" e per L. 600.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5.2.2.2.958 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" del bilancio per l’esercizio finanziario 1992.
5. Agli oneri derivanti dal precedente art. 11 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate annualmente negli stati di previsione delle spese del bilancio dell’esercizio finanziario 1992 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:
- al titolo 3, categoria 4, è istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3412 "Recupero delle anticipazioni regionali relative alla gestione e prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia