LEGGE REGIONALE
22 febbraio 1993
, N. 7
Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7
Art. 3.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.
2. Gli interventi finanziari per l’attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 37 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1e successivamente dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia