LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993 , N. 7

Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7

Art. 5.
Modifiche e integrazioni alla l.r. 23 aprile 1985, n. 34 "Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori".(3)
1. Per la realizzazione dei progetti innovativi e dei contratti di ricerca sperimentale di cui all’art. 2, della l.r. 23 aprile 1985, n. 34, concernente “Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori”, in alternativa alle agevolazioni di cui all’art. 6 della legge medesima, la giunta regionale può concedere, in relazione agli stanziamenti di bilancio, alle piccole imprese aventi requisiti indicati al terzo comma dell’art. 1 della l. 317/91 nonché alle imprese artigiane, su loro specifica richiesta, un contributo in conto capitale di importo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a 150 milioni di lire. Le procedure e le modalità di concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme di cui al comma successivo, sono determinate dalla giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma precedente possono essere modificate e integrate le convenzioni stipulate tra la regione e Finlombarda e Cestec per l’organizzazione degli interventi di cui all’art. 6 della l.r. 34/85 e all’art. 12 della l.r. 69/82. Tali modificazioni possono prevedere anche la restituzione dei contributi già assegnati a Finlombarda e Cestec ai sensi dei medesimi articoli e non ancora utilizzati o comunque disponibili. Le somme così restituite saranno utilizzate dalla regione per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma.
3. In base alla convenzione di cui al precedente secondo comma, Finlombarda potrà utilizzare i fondi assegnati ai sensi del primo comma dell’art. 6 della l.r. 34/85 per la concessione di prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese di cui all’art. 35 della l. 317/91. Per la concessione di tali prestiti Finlombarda si confermerà alle modalità e procedure stabilite dall’art. 35 della medesima legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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