LEGGE REGIONALE
22 febbraio 1993
, N. 7
Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7
Art. 6.
Partecipazioni ad azioni comunitarie.
1. Alle imprese artigiane ubicate nelle aree della regione interessate alle azioni comunitarie di cui al primo comma dell’art. 15 della l. 317/91, può essere concesso, nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle azioni stesse, un contributo in conto capitale pari al trenta per cento delle spese di investimento finalizzate all’ammodernamento e all’ampliamento degli impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. L’ammontare del contributo non può comunque superare l’importo di 100 milioni di lire.
2. La giunta regionale stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente primo comma e per l’istruttoria delle stesse nonché per la concessione e l’erogazione dei contributi medesimi.
3. Le agevolazioni previste dai commi precedenti non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali o regionali.
4. Con la legge di variazione del bilancio si provvede all’autorizzazione del cofinanziamento regionale di specifiche misure d’intervento individuate da regolamenti CEE e dai conseguenti programmi operativi per lo sviluppo delle aree di cui al precedente primo comma.
5. I soggetti interessati all’attuazione delle misure e dei programmi di cui al comma precedente dovranno presentare alla giunta regionale il progetto esecutivo dell’intervento previsto, da predisporsi in coerenza con gli indirizzi contenuti nei programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, con l’indicazione dei relativi aspetti finanziari, dei tempi di realizzazione nonché delle specifiche modalità di gestione.
6. La giunta regionale delibera, in base all’esame istruttorio delle documentazioni presentate dai soggetti beneficiari, la concessione dei contributi regionali nonché dei relativi contributi statali e comunitari previsti dai programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, in base alle quote e secondo la ripartizione stabilita dagli atti comunitari di approvazione dei sopracitati programmi operativi.
7. L’erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale e del dirigente di servizio delegato secondo le aliquote stabilite dalla CEE e sulla base dello stato di avanzamento dell’intervento.
8. A tale fine i soggetti beneficiari dovranno presentare su richiesta della giunta regionale idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, accompagnate da una relazione che documenti lo stato di attuazione dell’intervento.
9. Al termine della realizzazione dell’intervento i medesimi soggetti devono presentare alla giunta regionale, per la quota saldo dei contributi, una relazione finale esplicativa dei lavori svolti e dei risultati ottenuti, attestante la coerenza con le finalità indicate nei programmi operativi.
10. I contributi di cui al precedente comma 6, sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte gli obiettivi in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell’atto di concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia