LEGGE REGIONALE
22 febbraio 1993
, N. 7
Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7
Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Le spese conseguenti agli interventi della presente legge saranno autorizzate con successivo specifico provvedimento.
2. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
- al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3627 "Restituzione da parte del Cestec S.p.A. dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all’innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese";
- al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3628 "Restituzione da parte di Finlombarda S.p.A. dei contributi ricevuti per il finanziamento dei progetti innovativi".
- all’ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3629 "Contributi in capitale dalle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei contratti di ricerca sperimentale di cui all’art. 2 della l.r. 34/85";
- all’ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3630 "Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei progetti innovativi di cui all’art. 2 della l.r. 34/85".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia