LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 14.
1. 1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:
h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:
h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.
7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.
8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all’articolo 25, comma 8, seconda parte.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia