LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 19.
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, commi 1 e 3, lettera c), sono istituiti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; gli stessi enti possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30.(61)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. (62)(19)
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia