LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 21.
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lett. f), destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonchè ad imprenditori agricoli singoli o associati.(67)
3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, d'intesa con l’ente nazionale della cinofilia, possono autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne possono autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.(68)
4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata di massimo dieci anni, sono destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per tutto l’anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.(69)
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; possono autorizzare inoltre l’istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani su lepre comune; possono autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all’allenamento e all’addestramento dei cani da seguita su cinghiale.(70)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.(71)
7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata di massimo dieci anni e sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonchè per le prove cinofile con selvatico abbattuto.(72)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
73. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8 e successivamente dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia