LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 21.
Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.(19)(66)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lett. f), destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonchè ad imprenditori agricoli singoli o associati.(67)
2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.
3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, d'intesa con l’ente nazionale della cinofilia, possono autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne possono autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.(68)
4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata di massimo dieci anni, sono destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per tutto l’anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.(69)
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; possono autorizzare inoltre l’istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani su lepre comune; possono autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all’allenamento e all’addestramento dei cani da seguita su cinghiale.(70)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.(71)
7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata di massimo dieci anni e sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonchè per le prove cinofile con selvatico abbattuto.(72)
8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.
9. E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il regolamento attuativo, fermo restando che l’attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all’esercizio venatorio o all’addestramento cani nei trenta giorni che precedono l’apertura annuale della stagione venatoria.(73)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
66. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 6 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
67. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. v) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
68. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. w) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
69. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
70. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. x) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. y) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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