LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 22.
1. L’esercizio venatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge n. 157/1992 sul territorio individuato dall’art. 13 della presente legge come ammissibile all’esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l’attività di allenamento e l’esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia.(74)
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dal direttore generale competente e rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica. Sul tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato. E' compito del cacciatore annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante. Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore.(75)
3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, dell’ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato.(76)
3 bis. L’annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale.(77)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.(78)
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all’atto dell’inizio dell’esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale dopo gli abbattimenti accertati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l’istituto nazionale per la fauna selvatica.(79)
6. Il tesserino va restituito alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia, direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC; gli stessi enti raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all’osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.(80)
7. I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero.(81)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
75. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e successivamente dall’art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Vedi anche art. 6, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
78. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
79. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
80. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 3, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
81. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 7, lett. c) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.Il comma è stato in seguito modificato dall'art. 15, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza n. 291/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera j), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17, nella parte in cui ha sostituito le parole “dopo gli abbattimenti accertati” con le parole “dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero”. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Vedi sentenza n. 126/2022 della Corte costituzionale
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia