LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 23.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:
a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
2. E' consentito l’uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
3. L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.(83)
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Il cacciatore nell’esercizio dell’attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/ 1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.(84)
5 bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, il cacciatore è autorizzato ad usare come richiami vivi gli uccelli feriti nell’esercizio dell’attività venatoria, purché non accecati o mutilati, ai quali appone al tarso il contrassegno previsto al comma 2 dell’articolo 26 della presente legge fornito al cacciatore richiedente, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del certificato medico veterinario, dalla regione Lombardia e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni ornitologiche riconosciute dalla regione Lombardia.(85)
6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
7 bis. Nell'esercizio della caccia al cinghiale e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.(86)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
86. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. k) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia