LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 25.
Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.(19)
1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all’esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.
2. Fermi restando i divieti di cui all’art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.(91)
2 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale.(92)
3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d' acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.
4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d' acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia.(93)
5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento comporta la preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo è ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare durante i quali non è possibile rimuovere l’appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell’autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell’autorizzazione. Il mancato rinnovo o subentro dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza.(94)
5 bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 12/2005. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 3, lettera j) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.(95)
5 ter. In ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nelle stagioni venatorie 2021-2022 e 2022-2023 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di dodici mesi.(96)
5 quater. A seguito di istanza redatta dal cacciatore titolare dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in scadenza, contenente esclusivamente gli estremi del titolare, il numero dell’appostamento fisso e l’autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che non siano intervenute modifiche rispetto al contenuto dell’autorizzazione in scadenza, l’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata per ulteriori anni dieci; nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all’istanza.(97)
5 quinquies. Per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia realizzati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e seguenti della legge 157/1992 non è necessaria l’autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo comportante scavi e movimenti di terra di cui all’articolo 44 della l.r. 31/2008.(96)
5 sexies. L’autorizzazione è rilasciata anche qualora il precedente titolare dell’autorizzazione non restituisca il provvedimento cartaceo alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o non lo consegni al cacciatore subentrante.(96)
5 septies. Sono assoggettati all’espletamento della procedura di screening e della procedura di valutazione di incidenza i nuovi appostamenti fissi di caccia situati all’interno dei siti Natura 2000 o all’esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all’interno dei siti Natura 2000 o all’esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.”(98)
6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.
8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993. Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l’appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.(100)
9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno o, per i capanni per la caccia all’avifauna selvatica acquatica, sia all’interno del perimetro della superficie allagata sia all’interno della superficie delimitata da tabelle con dimensioni di centimetri 20x30 esenti da tasse, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.(101)
10. E vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi tabellati a cura del titolare durante l’effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.(102)
11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e con l’uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l’appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all’ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell’autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell’appostamento fisso di ospiti osservatori.(103)
12. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio non possono, rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato dalle province nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all’allegato B alla presente legge.(104)
13. Ove si verifichi una possibile capienza rispetto a quanto disposto dal comma 12, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.(105)
14. La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza il titolare di appostamento fisso 'purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5 ad impiantare l’appostamento stesso in un zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato, senza che ne derivi una nuova autorizzazione.(106)
15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'approntamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia.(107)
16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.
17. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento. Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l’uso di richiami vivi, allestiti all’interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.(108)
19. Il titolare dell’autorizzazione dell’appostamenti fisso di caccia, previo accordo per il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell’anno al mantenimenti delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall’impianto.
19 bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno.(109)
19 ter. Nella caccia da appostamento temporaneo, qualora sia vietata la caccia vagante, è consentito, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.(110)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
93. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 10, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. m) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Vedi sentenza Corte costiuzionale n. 291/2019. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), numero 4) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
102. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. n) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
104. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
105. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
107. Il comma è stato sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. j) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
108. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. h) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
109. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. q) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 291/2019. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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