LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 29.
Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.
1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:
b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.
3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia