LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 34.
Caccia programmata.(187)(19)
1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:(188)
a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;
b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
c) determinano con decreto del dirigente competente ogni cinque anni, in base all’intervallo di valori che si ricava dall’applicazione degli indici di densità venatoria statali e di quelli regionali di cui all’articolo 28, comma 6, fatta salva la precisazione di cui al comma 1 bis, il numero minimo e il numero massimo di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, tenuto conto della media dei tesserini rilasciati nel quinquennio precedente;(189)
d) possono individuare d'intesa con i comitati di gestione aree e gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;
e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.
1 bis. Ai fini della determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia si applicano i soli indici di densità venatoria statali qualora gli indici di densità venatoria regionali comportino una maggiore pressione venatoria. (190)
1 ter. Per definire l’estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all’articolo 31, comma 2 quater, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.(190)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
187. La rubrica è stata modificata dall’art. 3, comma 4, lett. y) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
188. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. z) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
189. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
190. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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