LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 35.
Esercizio della caccia in forma esclusiva.
1. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.(184)
2. Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all’art. 32, comma 1.(185)
2.1. Fermo restando il disposto circa l’esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore residente in Lombardia che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell’ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell’anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all’ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L’autorizzazione, disposta entro il 31 luglio di ogni anno, è titolo per l’esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre. L'autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall'ATC entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell'ordine di arrivo delle richieste.(186)
2 bis. Al fine di migliorare l’attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute.(187)
3. L’opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio comunicazione di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale. Il termine del 31 marzo non si applica al cacciatore che non abbia esercitato la caccia nell’anno precedente.(188)
3 bis. Sulla base di motivate esigenze la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell’interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche oltre il termine del 31 marzo.(189)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
184. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 18 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. l) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
185. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. w) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
186. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 1, lett. x) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lett. k) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22, dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8e dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
187. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 4, lett. aa) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
188. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. l) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22e dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia