LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 35 bis(195)
(Contrasto alla peste suina africana)
1. Considerata la straordinaria situazione epidemiologica legata al virus peste suina africana è consentito, fino alla persistenza delle condizioni di emergenza sanitaria, l’esercizio della caccia al cinghiale anche a coloro che esercitano la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 35.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
195. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. h) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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