LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 42.
Ripopolamenti.
1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. (217)(19)
2. L’introduzione o l’immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell’anno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente negli istituti di cui all’articolo 14, commi 1 e 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall’estero, l’introduzione o l’immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.(218)
3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero, anche se muniti di certificato sanitario all’origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell’ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.(219)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
218. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 20 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 17 e dall'art. 4, comma 1, lett. p) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia