LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 44.
1. Ai fini di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio costituiscono commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici.(240)
1 bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età.(241)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:(242)
3. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. (243)
4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.
5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che:
b) ogni candidato è tenuto a versare alla Regione o alla provincia di Sondrio quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in misura superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l’abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.(244)
6. L’abilitazione venatoria per il rilascio della prima licenza di porto d’armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio organizzano, anche avvalendosi delle commissioni di cui al comma 1, corsi di preparazione per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e provvedono all’aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.(245)
8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' art. 50.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
11. Ogni commissione, costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:(247)
b) da cinque membri effettivi esperti nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche, in scienze naturali o in discipline equipollenti, esperto in vertebrati omeotermi, nonché da altrettanti supplenti.
11 bis. Assiste la commissione un funzionario regionale o provinciale in qualità di segretario.(248)
11 ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova.(248)
12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi.(249)
13. Per sostenere la prova d'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. Fatti salvi i residenti nella Provincia di Sondrio, la prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione regionale a prescindere dalla residenza del candidato. (250)
13 bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono inoltrare l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono domiciliati.(251)
14. Non possono essere membri delle commissioni di cui al comma 1 i consiglieri in carica dell’ente che nomina le commissioni stesse.(252)
14 bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli ungulati è necessario essere abilitati avanti alle apposite commissioni regionali nominate presso ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni.(253)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
240. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 15, comma 1, lett. z) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
243. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. bb) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
245. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dal art. 15, comma 1, lett. cc) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
247. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. ee) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
249. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. x) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 , dall’art. 3, comma 6, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 22, comma 1, lett. q) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
251. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. hh) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente modificato dall'art. 22, comma 1, lett. s) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia