LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 46.
Tasse di concessione regionale.
1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
1 bis. L’importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria.(258)
2. I relativi introiti sono destinati alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(259)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia