LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 53.
Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all’art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:
a) lire 1.100.000.000 per le attività  di cui all'art. 52, comma 1, lettera a);
b) lire 500.000.000 per le attività  di cui all'art. 52, comma 1, lettera b);
c) lire 400.000.000 per le attività  di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);
d) lire 100.000.000 per le attività  di cui all'art. 52, comma 1, lettera d);
e) lire 499.238.400 per le attività  di cui agli artt. 8 e 10;
f) lire 200.000.000 per le attività  di cui all'art. 12.
2. E' altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni.
3. La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.
4. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all’art. 36, si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r.31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finanziaria di competenze di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 "Contributi alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico venatorio", per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 "Contributi alle amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole", per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 "Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività  tecniche specifiche della caccia" e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.
6. Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità  di missione e i rimborsi spese".
7. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:
a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti i seguenti capitoli:
3.2.6.1.3660 “Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale” con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 1.100.000.000;
3.2.6.1.3661 “Contributi alle province per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria” con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 500.0000.000;
3.2.6.1.3662 “Contributi alle province per le spese di gestione di impianti di cattura” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400.000.000;
3.2.6.1.3663 “Contributi alle province per la vigilanza e controllo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agri-turistico-venatorie e sui centri privati” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;
3.2.6.1.3664 “Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna per l’istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 499.238.400;
3.2.6.1.3665 “Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200.000.000;
3.2.6.1.3666 “Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.650.000.000;
b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I è istituito per memoria il seguente capitolo:
3.2.6.1.3667 “Fondo regionale da ripartire tramite le province per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l’utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata”.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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