LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 54.
Norme transitorie.
1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:
2. Le aziende agro-venatorie previste dall’art. 18 della l.r.47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agro-turistiche-venatorie.
3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all’art. 38, comma 4.
4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia