LEGGE REGIONALE
16 gennaio 1995
, N. 6
Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 19 Gennaio 1995 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-01-16;6
Art. 6.
Procedure interne.
1. Il consiglio regionale prende atto dell’avvenuta decadenza dalla carica o della sospensione dalla carica dei consiglieri soggetti alla disciplina dell’art. 15 della legge n. 55/90 ed assume i provvedimenti conseguenti, a norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 16 bis della legge n. 108/68.
2. Il consiglio regionale prende atto della decadenza del consigliere nella prima seduta successiva alla notizia del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione e comunque entro 30 giorni dalla notizia stessa.
3. In ogni caso le dimissioni del consigliere interessato, presentate anteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data di definitività della misura di prevenzione, hanno effetto dalla data di presentazione.
4. Nel caso di sospensione dalla carica il consiglio provvede a norma dell’art. 16 bis della legge n. 108/68 alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso mediante la nomina del consigliere supplente.
5. Il consiglio regionale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4 quater dell’art. 15 della legge 55/90, prende atto della cessazione della sospensione e dispone la cessazione della supplenza a norma dell’art. 16 bis della legge n. 108/68.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia