LEGGE REGIONALE
28 ottobre 1996
, N. 31
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31
Art. 1.
Utilizzazione del fondo.
1. La presente legge disciplina l’utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall’art. 48 della l.r. 2 dicembre 1995, n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo, ivi compresa l'attivazione di sistemi integrati infotelematici della pubblica amministrazione, devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli coerenti con gli obiettivi del PRS.(1)
3. In situazioni di necessità ed urgenza derivanti da calamità naturali, emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative regionali, ovvero nei casi in cui i progetti di cui al presente articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque denominate, con la comunità europea o lo Stato e la cui realizzazione sia vincolata al rispetto dei termini perentori, la giunta, d’ufficio o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri regionali, può utilizzare non più del 15% dei finanziamenti previsti dagli stanziamenti annuali, previa propria delibera di dichiarazione dello stato di necessità ed urgenza.
4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 34/l978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'articolo 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.(2)
4 bis. In caso di eventuali minori costi per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il contributo regionale di cui alla presente legge è proporzionalmente ridotto.(3)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 19, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 19, lett. b) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 maggio 2004, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia