LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 3.
Approvazione dei progetti.
1. La giunta regionale, su proposta di uno o più assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all’art. 5, approva lo schema - tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili.
2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro 30 giorni dal ricevimento verifica la coerenza degli stessi, con i criteri definiti all’art. 4, e rassegna alla giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti.
3. Tale relazione deve in particolare contenere:
a) l’analisi comparata dei costi degli interventi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato, sulla base di criteri, standard e modelli predeterminati;(5)
b) i costi di realizzazione e le risorse regionali e quelle di eventuali altri soggetti;
c) i tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti;
d) le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti;
e) gli effetti di natura economica e sociale che si prevede ciascun progetto produca.(6)
3 bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'articolo 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.(7)
3 ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:
a) rivestono carattere sperimentale;
b) sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.
Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione o dai suoi enti strumentali la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilitàè integrale, salvo la restituzione del 50% del costo dello studio una volta avvenuto il finanziamento del contributo riconosciuto al progetto. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell’unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).(8)
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui ai commi 2 e 3, approva i progetti da finanziare previo parere della commissione consiliare competente. Al provvedimento di approvazione, che entro cinque giorni è comunicato al Consiglio regionale, è allegata una scheda nella quale sono indicati i seguenti elementi:(9)
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedano possano essere impiegate;
c) i soggetti beneficiari di contributi ed i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;
d) la localizzazione territoriale degli interventi;
e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.
5. I lavori per la realizzazione dei progetti devono iniziare entro i termini previsti nel piano finanziario dei progetti approvati, pena la revoca dei contributi, adottata previa diffida ad adempiere, con provvedimento della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale entro cinque giorni dall'adozione.(10)
6. L’approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere e tiene luogo della manifestazione di volontà da parte della regione in funzione dell’intesa ai sensi dell’art. 81 del d.P.R. 616/77 e successive modificazioni, nonché dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ove occorra, ai fini di una più celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l’approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell’opera.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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