LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 4.
Criteri di valutazione.(11)
1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) coerenza con il programma regionale di sviluppo;(12)
b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati;
c) connessione con accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata già adottati;
d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
g) effettiva e documentata disponibilità della quota di cofinanziamento non regionale;
h) esistenza della disponibilità finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale;
i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo.
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. f) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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