LEGGE REGIONALE
28 ottobre 1996
, N. 31
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31
Art. 4.
1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati;
d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia