LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 6.
Norme contabili.(15)
1. Per consentire il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge, è istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario un fondo la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge di bilancio.
2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilità, la Giunta regionale, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.(16)
2 bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge.(17)
3. Il dirigente competente nella materia inerente ai progetti approvati assume i conseguenti impegni di spesa.
4. La Giunta regionale dispone l’eventuale concessione della fideiussione regionale di cui all’art.1, comma 5.
5. Ai sensi degli artt. 25 e 62 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
NOTE:
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. j) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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