LEGGE REGIONALE
28 ottobre 1996
, N. 31
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31
Fondo per gli studi di fattibilità e per il supporto alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi mediante finanza di progetto.(19)
1. Per l'attività di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3, è istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale è autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge.
2. Il costo dello studio di fattibilitàè a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato.
3. La gestione del fondo è affidata a Finlombarda s.p.a. ed è disciplinata con apposita convenzione.
3 bis. Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la realizzazione di analisi di fattibilità e per il supporto alle attività finalizzate alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale e locale, coerenti con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali, da realizzarsi mediante finanza di progetto, di importo anche inferiore a dieci milioni di euro.(20)
3 ter. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la selezione dei progetti di cui al comma 3-bis e per l'utilizzo del fondo, in base alle finalità di cui alla presente legge.(21)
4. Per le opere il cui costo complessivo è superiore a lire 20 miliardi, lo studio di fattibilità costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
NOTE:
19. La rubrica è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia