LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996 , N. 31

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31

Art. 7.
Collaborazioni.
1. Per l’attività di studio e progettazione degli interventi diretti della regionale, la giunta regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione regionale, dotati di idonea specializzazione professionale.
2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attività di progettazione, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1999, n. 109 (Nuova legge quadro sui lavori pubblici e successive modificazioni) al netto degli eventuali finanziamenti per l'attuazione degli accordi di programma disposti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/1993.(22)
3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in caso di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della cassa depositi e prestiti a valere sul fondo rotativo per la progettualità , ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
NOTE:
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. k) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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