LEGGE REGIONALE
28 ottobre 1996
, N. 31
Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 31 Ottobre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-10-28;31
Art. 8.
(Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)
1. L’art. 5 della l.r. 34/78(23)è sostituito dal seguente:
“1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 1 della legge statale:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la regione si propone di realizzare nell’arco della legislatura, per il superamento degli squilibri della regione, per lo sviluppo economico - sociale e per l’assetto territoriale della Lombardia;
b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione degli obiettivi anche con riferimento ad eventuali accordi di programma ai sensi della l.r. 14/93;
c) stima le risorse della regione, quelle derivabili da programmi dello Stato e dell’unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all’attuazione del programma;
d) specifica gli indirizzi per l’attività gestionale.
2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lett. b), e con programmi di indirizzo dell’attività ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all’art. 7.
3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
4. Il programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all’art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresì indicate nel bilancio pluriennale le finalità stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.”.
“1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 1 della legge statale:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la regione si propone di realizzare nell’arco della legislatura, per il superamento degli squilibri della regione, per lo sviluppo economico - sociale e per l’assetto territoriale della Lombardia;
b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione degli obiettivi anche con riferimento ad eventuali accordi di programma ai sensi della l.r. 14/93;
c) stima le risorse della regione, quelle derivabili da programmi dello Stato e dell’unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all’attuazione del programma;
d) specifica gli indirizzi per l’attività gestionale.
2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lett. b), e con programmi di indirizzo dell’attività ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all’art. 7.
3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
4. Il programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all’art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresì indicate nel bilancio pluriennale le finalità stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.
5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia