LEGGE REGIONALE 
   16 dicembre 1996 
  ,  N. 34
  
Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34
Art. 6.
    Regolamentazione dei fondi.
    
      
      
      1.  La gestione dei fondi di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 4 è regolamentata da una convenzione, tra la regione e Finlombarda SpA, nella quale sono definite:
    
      
      
      2.  L’impiego delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia è regolamentato in una apposita convenzione tra regione, Finlombarda S.p.A. ed i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4, se partecipanti alla costituzione od alla gestione dei fondi. 
    
      
      
      3.  Nella convenzione di cui al comma 2, sono definiti: 
    
      
      
      4.  Finlombarda S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori con mezzi propri ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di rotazione. 
    
      
      
      5.  L’impiego delle risorse del fondo per abbattimento tassi è regolamentato da apposita convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definiti: 
    
    
      
      
      6 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti nell'area di intervento di cui all'articolo 2. L'impiego delle giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e Finlombarda s.p.a.(8)
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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