LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 35
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35
Art. 3.
Programmazione e coordinamento degli interventi.
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, approva gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l’entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l’ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c) e dei progetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.(8)
2. Nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 concernente ‘Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi' per le aree di declino industriale, nonché dei programmi di sviluppo dei distretti predisposti ed approvati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 concernente ‘Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato’.(9)
3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale con l’obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici.
3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell’imprenditoria femminile.(10)
3 ter. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f ter) e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPFER, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva specifiche misure di intervento con validità pluriennale, nell’ambito delle seguenti aree di priorità: (11)(12)
a) la promozione di un ruolo attivo della Regione Lombardia, con particolare riferimento ad interventi diretti per la realizzazione di progetti di introduzione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione a favore delle PMI, anche avvalendosi di enti o aziende regionali;
b) l’agevolazione dell’offerta di servizi di rete da parte di qualificati centri di servizio pubblici e privati a favore delle piccole e medie imprese;
d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all’erogazione di servizi, nell’ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale.(13)
3-ter 1. E' istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente.(14)
3 quater. Nell’ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il direttore generale competente approva il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma 3 ter, tenendo conto dei risultati conseguiti.(15)
NOTE:
13. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. e) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia