LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 4.
Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 2 la regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all’art. 5.
2 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f ter), la Regione può concedere contributi, nei limiti di cui al comma 2, agli stessi soggetti di cui al comma 1, con priorità per associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili.(17)
2 ter. La Regione può concedere contributi nell’ambito della promozione degli accordi e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), direttamente o attraverso Finlombarda S.p.A., mediante la costituzione di un apposito fondo denominato Fondo per la promozione di accordi istituzionali.( 18)
NOTE:
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 15 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 24, lett. b) della l.r. 2 agosto 2006, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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