LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 5.
Procedure e modalità  attuative.
1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione.(19)(20)
2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.(21)
4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell’ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.
5. I contributi regionali sono revocati, con l’obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.
6. L’approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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