LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 35
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35
Art. 5.
Procedure e modalità attuative.
1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione.(19)(20)
2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.(21)
4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell’ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.
5. I contributi regionali sono revocati, con l’obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.
NOTE:
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. e) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18 e modificato dall'art. 2, comma 2, lett. h) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Successivamente il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
21. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. f) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18 e successivamente dall'art. 2, comma 4, lett. c) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia