LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 35
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35
Art. 7.
Fondo di rotazione per l'innovazione.
1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.A., al momento dell’entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell’art. 11 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 concernente “Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane”, dell’art. 6 della l.r. 23 aprile 1985, n. 34 concernente “Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori”, e dell’art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30“Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi”, sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati:
a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett. b) dell’art. 2, della l.r. 23 aprile 1985, n. 34 ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell’unione europea;
b) all’insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della l.r. 15 novembre 1994, n. 30;
c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti;
c bis) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale finalizzati all’introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva in rete.(36)
2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l’innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all’anno ed in base alle modalità indicate nella deliberazione del Giunta regionale di cui all’art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7.(37)
3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella deliberazione del Giunta regionale di cui all’art. 3, sulla base dei seguenti criteri:(38)
a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all’80%;(39)
b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all’impresa, tenuto conto dell’eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda s.p.a., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato;(40)
3 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1.(41)
4. Per l’amministrazione del fondo il direttore generale competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.(42)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia