LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 9.
Cooperative di garanzia e consorzi fidi.(54)
1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
NOTE:
54. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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