LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35

Art. 10.
Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994.
1. In attuazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 626/1994, la giunta regionale promuove nel triennio 1996-98 l’attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonché ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l’attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 626/1994.
2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza ed assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite né, in valore assoluto, 200 milioni all’anno per singola associazione o consorzio.
3. La giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente segnalate per l’attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all’anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonché i differenti settori produttivi della regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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