LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 35
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;35
Art. 12.
Rispetto della normativa comunitaria.
1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/C 213/92 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato.
2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1.
3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2 avvalendosi dei contributi di cui all’art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all’ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia